COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE GARA : FOOTBALL SPORTING CLUB – SPORTING CLUB CARMIANO DELL’11/11/2007 (Reclamo società SPORTING CLUB CARMIANO avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore PECICCIA MATTEO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 18 del 15/11/2007 della Delegazione Provinciale di LECCE).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE GARA : FOOTBALL SPORTING CLUB – SPORTING CLUB CARMIANO DELL’11/11/2007 (Reclamo società SPORTING CLUB CARMIANO avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore PECICCIA MATTEO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 18 del 15/11/2007 della Delegazione Provinciale di LECCE). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato - rilevato che il calciatore PECICCIA MATTEO, nato il 25/08/1990, è stato squalificato per 1 gara nella fase finale del campionato Allievi Provinciali 2006/07 - considerato che sulla base della sua data di nascita il calciatore suddetto non aveva più titolo a partecipare allo stesso campionato Allievi nella s.s. 2007/08 dove avrebbe dovuto scontare la squalifica - rilevato tuttavia che il suddetto calciatore ha partecipato alla gara in oggetto indicata e quindi in posizione irregolare ai sensi dell’art. 22 comma 6 del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA Accogliersi il ricorso della società SPORTING CLUB CARMIANO ed infliggersi alla società FOOTBALL SPORTING CLUB la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore della società SPORTING CLUB CARMIANO. Per l’effetto non addebitarsi la tassa.
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