COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA ARADEO CALCIO – OTRANTO DELL’11/11/2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA ARADEO CALCIO – OTRANTO DELL’11/11/2007 (Reclamo società OTRANTO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla Delibera riportata sul C.U. 27 del 22/11/2007 del C.R.P). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato - esperiti accertamenti - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto - rilevato che la gara in epigrafe citata è stata dall’arbitro definitivamente sospesa, non già a causa della rissa fra giocatori di entrambe le squadre (verificatasi al 47° del s.t.), ma quando l’arbitro accortosi del tentativo di scavalcamento della rete da parte di alcuni sostenitori, cercava di raggiungere gli spogliatoi e veniva colpito con schiaffi dal sig. MENGOLI STEFANO della società ARADEO CALCIO, quale addetto alla forza pubblica sostitutiva - ritenuto per tanto meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla società OTRANTO P.Q.M. DELIBERA Revocarsi la punizione dello 0-3 inflitta dal Giudice Sportivo a carico dell’OTRANTO, ed infliggere alla società ARADEO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, restando per l’effetto confermata (ancorché con diversa motivazione per le ragioni su enunciate) la sanzione di 0-3 inflitta dal G.S. all’ARADEO CALCIO. Non addebitarsi la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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