COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA REAL BARLETTA – ATLETICO FOGGIA DEL 09/12/2007 (Reclamo società REAL BARLETTA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI BARI ANTONIO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 30 del 13/12/2007 del C.R.P).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
GARA REAL BARLETTA – ATLETICO FOGGIA DEL 09/12/2007
(Reclamo società REAL BARLETTA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore DI BARI ANTONIO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 30 del 13/12/2007
del C.R.P).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato
- esperite indagini
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali
- ritenuta adeguata la sanzione inflitta dal primo Giudice al calciatore DI BARI ANTONIO
P.Q.M.
DELIBERA
Respingersi il ricorso proposto dalla società REAL BARLETTA e per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo sul conto della stessa.
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