COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA MARITTIMA – UNITED TAURISANO DEL 25/11/2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARA MARITTIMA – UNITED TAURISANO DEL 25/11/2007
(Reclamo società UNITED TAURISANO in opposizione al risultato della gara adottato dal Giudice
Sportivo di cui alla Delibera riportata sul C.U. 30 del 13/12/2007 del C.R.P).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato
- rilevato che ai sensi dell’art. 46 comma 4 del C.G.S. il reclamo è stato inoltrato in data 22/12/2007,
quindi oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U.
P.Q.M.
DELIBERA
Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società UNITED TAURISANO e per l’effetto
addebitarsi la tassa reclamo sul conto della stessa.
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