COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA : SALIGNANO – NUOVA GAGLIANO DEL CAPO DEL 02/12/2007 (Reclamo società SALIGNANO in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti PANZERA LUCIANO e ERRICO ROCCO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007 del C.R.P).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
GARA : SALIGNANO – NUOVA GAGLIANO DEL CAPO DEL 02/12/2007
(Reclamo società SALIGNANO in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico dei
dirigenti PANZERA LUCIANO e ERRICO ROCCO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007
del C.R.P).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, precisando che il tentativo di aggressione è
stato effettuato, non già dal sig. ERRICO ROCCO, ma dal dirigente accompagnatore sig. NUZZO
VITO della società SALIGNANO, ritenuta altresì che adeguata alla infrazione occorsa appare la
sanzione irrogata dal primo giudice al massaggiatore PANZERA LUCIANO
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla società SALIGNANO e per l’effetto revocarsi l’inibizione
inflitta al dirigente ERRICO ROCCO; di confermare la sanzione inflitta al massaggiatore PANZERA
LUCIANO e di rimettere gli atti al G.S. per i provvedimenti di sua competenza relativi al comportamento
del dirigente NUZZO VITO della società SALIGNANO e per l’effetto non addebitarsi la tassa reclamo.
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