COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA SAN PIETRO IN LAMA – NUOVA CAVALLINO DEL 02/12/2007 (Reclamo società SAN PIETRO IN LAMA in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente COLAPIETRO ADRIANO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007 del C.R.P).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA SAN PIETRO IN LAMA – NUOVA CAVALLINO DEL 02/12/2007 (Reclamo società SAN PIETRO IN LAMA in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente COLAPIETRO ADRIANO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007 del C.R.P). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato - udito il rappresentante della ricorrente - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, con il quale ha precisato non solo che non vi è stata una rissa, ma che il comportamento del dirigente sig. COLAPIETRO ADRIANO è stato sicuramente antisportivo e censurabile, ma non violento così come riportato in referto P.Q.M. DELIBERA Ridursi al 31/12/2008 l’inibizione inflitta al sig. COLAPIETRO ADRIANO della società SAN PIETRO IN LAMA e per l’effetto non addebitarsi la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it