COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA SAN PIETRO IN LAMA – NUOVA CAVALLINO DEL 02/12/2007 (Reclamo società SAN PIETRO IN LAMA in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente COLAPIETRO ADRIANO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007 del C.R.P).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
GARA SAN PIETRO IN LAMA – NUOVA CAVALLINO DEL 02/12/2007
(Reclamo società SAN PIETRO IN LAMA in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a
carico del dirigente COLAPIETRO ADRIANO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007 del
C.R.P).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato
- udito il rappresentante della ricorrente
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, con il quale ha precisato non solo che non vi
è stata una rissa, ma che il comportamento del dirigente sig. COLAPIETRO ADRIANO è stato
sicuramente antisportivo e censurabile, ma non violento così come riportato in referto
P.Q.M.
DELIBERA
Ridursi al 31/12/2008 l’inibizione inflitta al sig. COLAPIETRO ADRIANO della società SAN PIETRO IN
LAMA e per l’effetto non addebitarsi la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del reclamo.
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