COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA : VIESTESE – ORDONA CALCIO DEL 02/12/2007 (Reclamo società VIESTESE in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ALBU BOGDAN di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007 del C.R.P).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
GARA : VIESTESE – ORDONA CALCIO DEL 02/12/2007
(Reclamo società VIESTESE in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore ALBU BOGDAN di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del 06/12/2007 del C.R.P).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali
P.Q.M.
DELIBERA
Respingersi il ricorso proposto dalla società VIESTESE e per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo sul
conto della stessa.
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