COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.P. GIOVENTU’ CAMPI – A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA del 6 gennaio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 17 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.P. GIOVENTU’ CAMPI - A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA del 6 gennaio 2008
- Esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 31 del 20.12.2007 del Comitato Regionale Puglia il calciatore
PAGANO ANDREA della società A.P. Gioventù Campi era stato squalificato per una gara effettiva per
recidività in ammonizioni (VIII infrazione) e che, giusta trasmissione da parte del Giudice Sportivo, va
punita la sua partecipazione alla gara in epigrafe perché in posizione irregolare ai sensi dell’art. 17
comma 5 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva;
D E L I B E R A
Infliggere alla Società A.P. Gioventù Campi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato
di 0 - 3 a favore della società - A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA.
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