COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: G.C. NUOVA GAGLIANO DEL CAPO – A.S.D. NUOVA SPONGANO del 6 gennaio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 17 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: G.C. NUOVA GAGLIANO DEL CAPO – A.S.D. NUOVA SPONGANO del 6 gennaio 2008
(Reclamo della Società A.S.D. NUOVA SPONGANO in opposizione al provvedimento disciplinare
adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore VERZIN LUCA, di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 34 del 10.1.2008 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che ai sensi dell’art. 45 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili in alcuna sede
le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara;
- ritenuto pertanto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non è appellabile ma può essere solo
oggetto di revocazione ai sensi dell’art. 39 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva di competenza esclusiva
della Corte di Giustizia Federale;
D E L I B E R A
- Dichiarasi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. NUOVA SPONGANO e per l’effetto
addebitare la tassa sul conto della società.
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