COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: G.C. NUOVA GAGLIANO DEL CAPO – A.S.D. NUOVA SPONGANO del 6 gennaio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: G.C. NUOVA GAGLIANO DEL CAPO – A.S.D. NUOVA SPONGANO del 6 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. NUOVA SPONGANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore VERZIN LUCA, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 10.1.2008 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - esperite indagini; - rilevato che ai sensi dell’art. 45 n. 3 del Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara; - ritenuto pertanto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non è appellabile ma può essere solo oggetto di revocazione ai sensi dell’art. 39 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva di competenza esclusiva della Corte di Giustizia Federale; D E L I B E R A - Dichiarasi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. NUOVA SPONGANO e per l’effetto addebitare la tassa sul conto della società.
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