COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE TRANI CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. ESPERIA PALO – A.S.D. KALEIDOS MOLFETTA del 2 dicembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 17 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE PROVINCIALE TRANI
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. ESPERIA PALO - A.S.D. KALEIDOS MOLFETTA del 2 dicembre 2007 (Reclamo della
Società A.S.D. ESPERIA PALO in opposizione al risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 22 del 13.12.2007 della Delegazione Provinciale di Trani).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- rilevato che la decisione adottata dal Giudice Sportivo (di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del
13.12.2007) non merita censura alcuna, atteso il corretto e minuzioso richiamo della normativa vigente
secondo cui un calciatore impiegato come assistente dell’arbitro non può, per alcun motivo, prendere
parte alla gara (testuale dal Comunicato Ufficiale n. 12 del Comitato Regionale Puglia del 6.9.2007 - cfr
anche la regola 6 n. 4 del R.S.T.);
- considerato altresì che solo i calciatori di riserva espressamente indicati nella distinta consegnata
all’arbitro prima della gara posso sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara stessa (vedi
Comunicato Ufficiale n. 15 della Delegazione Distrettuale di Trani del 25.10.2007 art. 2 lettera m pagina
8);
- considerato che il sig. FUMAI MICHELE DELLA A.S.D. ESPERIA PALO fino al momento della sua
partecipazione alla gara (quale sostituto del giocatore LAPENNA ANTONIO) aveva svolto le funzioni
(peraltro indicate in distinta) di assistente dell’arbitro e non aveva quindi titolo per partecipare alla gara
succitata (art. 17 n. 5 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva);
D E L I B E R A
- Rigettarsi il reclamo proposto dalla società A.S.D. ESPERIA PALO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul
conto della stessa.
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