COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. STRUDA’ – A.S. ICHIATARANTO del 16 dicembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S. STRUDA’ - A.S. ICHIATARANTO del 16 dicembre 2007 (Reclamo della Società A.S.
STRUDA’ in opposizione al risultato della gara, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
34 del 10.1.2008 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- rilevato che, dopo aver esperiti accertamenti, che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato
conferma negli atti ufficiali;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Rigettarsi il reclamo proposto dalla società A.S. STRUDA’ e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto
della stessa.
- confermarsi il risultato di 0 - 3 a favore della società Ischiataranto.
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