COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: CALCIO PELLEGRINO – PUGLIA SPORT ALTAMURA del 13 gennaio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: CALCIO PELLEGRINO - PUGLIA SPORT ALTAMURA del 13 gennaio 2008 (Reclamo della
Società PUGLIA SPORT ALTAMURA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore SFORZA ANTONIO, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 36 del 17.1.2008 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperita indagine;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali;
- ritenuta adeguata la sanzione inflitta dal primo giudice al calciatore SFORZA ANTONIO;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Respingersi il ricorso proposto dalla società PUGLIA SPORT ALTAMURA e per l’effetto addebitare la
tassa sul conto della società.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: CALCIO PELLEGRINO – PUGLIA SPORT ALTAMURA del 13 gennaio 2008"