COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. ANDRIA – BORGOVILLA CALCIO SPORT del 9 Dicembre 2007.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. ANDRIA – BORGOVILLA CALCIO SPORT del 9 Dicembre 2007. (Reclamo della società
BORGOVILLA CALCIO SPORT avverso il risultato della gara).
Esaminati gli atti ufficiali;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che:
1. dalla puntuale ricostruzione delle risultanze della gara disputata è emerso che non può trovare
accoglimento la censura al supposto diverso risultato;
2. che, conseguentemente, deve ritenersi non suscettibile di dubbio alcuno il risultato di 2 – 1 in favore
della società A.S.D. ANDRIA così come riportato sul cartoncino di gara e sul referto di gara, essendo
anche intervenuta la conferma della successione delle segnature.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
a) respingere il reclamo della società BORGOVILLA CALCIO SPORT e, per l’effetto, confermare il
risultato di 2 – 1 in favore della società A.S.D. ANDRIA;
b) disporre l’addebito della tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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