COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. ANDRIA – BORGOVILLA CALCIO SPORT del 9 Dicembre 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. ANDRIA – BORGOVILLA CALCIO SPORT del 9 Dicembre 2007. (Reclamo della società BORGOVILLA CALCIO SPORT avverso il risultato della gara). Esaminati gli atti ufficiali; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che: 1. dalla puntuale ricostruzione delle risultanze della gara disputata è emerso che non può trovare accoglimento la censura al supposto diverso risultato; 2. che, conseguentemente, deve ritenersi non suscettibile di dubbio alcuno il risultato di 2 – 1 in favore della società A.S.D. ANDRIA così come riportato sul cartoncino di gara e sul referto di gara, essendo anche intervenuta la conferma della successione delle segnature. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA a) respingere il reclamo della società BORGOVILLA CALCIO SPORT e, per l’effetto, confermare il risultato di 2 – 1 in favore della società A.S.D. ANDRIA; b) disporre l’addebito della tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it