COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. COPERTINO – P.G.S. LUPIAE SALESIANI A.S.D. del 16 Dicembre 2007.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 24 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. COPERTINO – P.G.S. LUPIAE SALESIANI A.S.D. del 16 Dicembre 2007. (Reclamo della società P.G.S. LUPIAE SALESIANI A.S.D. del 26/12/2007 avverso squalifica inflitta al calciatore Luigi FIORENTINO (Comunicato Ufficiale n. 31 del 20 Dicembre 2007). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; sentita la reclamante; rilevato che: 1. dall’istruttoria espletata è emersa la responsabilità contestata al calciatore FIORENTINO LUIGI; 2. tuttavia, si ravvisa l’opportunità di meglio adeguare l’entità della sanzione al fatto come meglio circoscritto per effetto del supplemento di rapporto arbitrale; 3. si ritiene, pertanto, congruo un ridimensionamento della sanzione inflitta in prime cure; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo a) ridursi la squalifica inflitta al calciatore FIORENTINIO LUIGI sino a tutto il 20/8/2008; b) disporre la restituzione della tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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