COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 31 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. EAGLES TRIGGIANO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 13 gennaio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 31 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. EAGLES TRIGGIANO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 13 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. EAGLES TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MORGESE FRANCESCO e al massaggiatore DAVERO GIOVANNI, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 17.1.2008 della Delegazione Provinciale di Bari). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - esperite indagini; - considerato che il gesto compiuto dal calciatore MORGESE FRANCESCO è da attribuire a frasi oltraggiose e che il direttore di gara è stato semplicemente spintonato senza gravi conseguenze; - ritenuto che il comportamento del massaggiatore DAVERO GIOVANNI è stato adeguatamente sanzionato dal primo giudice; P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi al 30 settembre 2008 la squalifica inflitta al calciatore MORGESE FRANCESCO della società A.S.D. EAGLES TRIGGIANO confermando nel resto le impugnate decisioni; - non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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