COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 31 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. EAGLES TRIGGIANO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 13 gennaio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 31 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: A.S.D. EAGLES TRIGGIANO – ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO del 13 gennaio 2008
(Reclamo della Società A.S.D. EAGLES TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati
dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MORGESE FRANCESCO e al massaggiatore DAVERO
GIOVANNI, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 17.1.2008 della Delegazione
Provinciale di Bari).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- considerato che il gesto compiuto dal calciatore MORGESE FRANCESCO è da attribuire a frasi
oltraggiose e che il direttore di gara è stato semplicemente spintonato senza gravi conseguenze;
- ritenuto che il comportamento del massaggiatore DAVERO GIOVANNI è stato adeguatamente
sanzionato dal primo giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi al 30 settembre 2008 la squalifica inflitta al calciatore MORGESE FRANCESCO della società
A.S.D. EAGLES TRIGGIANO confermando nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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