COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 7 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.C. JAPIGIA – A.C.D. CASTELLANETA del 17 gennaio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 7 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.C. JAPIGIA - A.C.D. CASTELLANETA del 17 gennaio 2008 (Reclamo della Società U.C. JAPIGIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FACCITONDO PAOLO, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 24.1.2008 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - ritenuto che il comportamento antisportivo assunto dal calciatore FACCITONDO PAOLO nei confronti dell’assistente n.1 dell’arbitro, pur fortemente censurabile, ma non violento, può essere punito con la squalifica per 4 gare ufficiali; P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a n. 4 giornate effettive di squalifica al calciatore FACCITONDO PAOLO - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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