COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 7 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. REAL CORATO – A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 17 gennaio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 7 febbraio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S. REAL CORATO - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 17 gennaio 2008 (Reclamo della
Società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA in opposizione al risultato della gara e per posizione irregolare
del calciatore CRISTIANI MICHELE, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del
24.1.2008 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- poiché quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali e più esattamente,
poiché dalla documentazione acquisita non risulta che il calciatore CRISTIANI MICHELE abbia preso
parte alla gara del 13.1.2008 fra le società A.S.D. KALEIDOS MOLFETTA e A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO
ANDRIA;
Comunicato Ufficiale n. 39 - pag. 47 di 47
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Respingere il reclamo proposto dalla società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA per l’effetto addebitarsi la
tassa sul conto della stessa.
- restituirsi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza.
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