COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 7 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. REAL CORATO – A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 17 gennaio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 7 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. REAL CORATO - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 17 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA in opposizione al risultato della gara e per posizione irregolare del calciatore CRISTIANI MICHELE, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 24.1.2008 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - esperite indagini; - poiché quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali e più esattamente, poiché dalla documentazione acquisita non risulta che il calciatore CRISTIANI MICHELE abbia preso parte alla gara del 13.1.2008 fra le società A.S.D. KALEIDOS MOLFETTA e A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO ANDRIA; Comunicato Ufficiale n. 39 - pag. 47 di 47 P.Q.M. D E L I B E R A - Respingere il reclamo proposto dalla società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa. - restituirsi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza.
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