COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 14 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. TUGLIE – A.S. MARUGGIO CALCIO del 27 gennaio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 14 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. TUGLIE - A.S. MARUGGIO CALCIO del 27 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.S. MARUGGIO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BRESCIA GIUSEPPE, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 31.1.2008 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − esperite indagini; − poiché quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; P.Q.M. D E L I B E R A − respingersi il reclamo proposto dalla società A.S. MARUGGIO CALCIO e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
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