COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 14 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. SAN CASSIANO – GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO del 27 gennaio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 14 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. SAN CASSIANO - GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO del 27 gennaio 2008 (Reclamo della Società GIOVENTU CALCIO CUTROFIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore BANDELLO MATTEO, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 31.1.2008 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − ritenuto che il comportamento assunto dal calciatore BANDELLO MATTEO nei confronti del Direttore di Gara, pur fortemente censurabile, ma non violento, può essere punito con la squalifica per TRE gare ufficiali; P.Q.M. D E L I B E R A − ridursi a TRE giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore BANDELLO MATTEO; − non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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