COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 14 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S. REAL CORATO – A.S.D. CHAMPIONS PUTIGNANO del 27 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. CHAMPIONS PUTIGNANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 31.1.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 14 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S. REAL CORATO - A.S.D. CHAMPIONS PUTIGNANO del 27 gennaio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. CHAMPIONS PUTIGNANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 31.1.2008 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − esperiti accertamenti; − considerato che per giurisdizione costante anche della C.A.F. (ancorché ora soppressa), l’errore tecnico dell’Arbitro può non influire sul risultato della gara allorché rifletta casi di scarsa rilevanza ; − considerato che la mancata espulsione del terzo giocatore della società A.S. REAL CORATO non avrebbe influito sul risultato della gara che al momento dell’errore tecnico vedeva la squadra dell’A.S.D. CHAMPIONS PUTIGNANO in vantaggio di 1 - 0 sull’A.S. REAL CORATO, già ridotto in nove uomini per l’espulsione di altri due suoi calciatori. Tutto ciò premesso D E L I B E R A − accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CHAMPIONS PUTIGNANO; − annullarsi la delibera del Giudice Sportivo e, per l’effetto, omologarsi il risultato di 0 - 2 in favore della società A.S.D. CHAMPIONS PUTIGNANO, conseguito sul campo; − non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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