COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. JUVENALIA – NUOVA U.S. PIETRA del 10 Febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. JUVENALIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 21 febbraio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. JUVENALIA - NUOVA U.S. PIETRA del 10 Febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D.
JUVENALIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per il risultato della
gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 Febbraio 2008 del Comitato
Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali ;
Con lettera dell’11.2.2008 l’A.S.D. JUVENALIA, a mezzo dell’Avv. TRISORIO Giuseppe, ha inviato a
questa Commissione una nota con cui ha descritto fatti e episodi occorsi in data 10.2.2008 nella gara fra
l’A.S.D. JUVENALIA e la NUOVA U.S. PIETRA valevole per il campionato di Seconda Categoria.
La missiva su citata è stata inviata anche al Presidente del C.R. Puglia e al Giudice Sportivo presso il
C.R. Puglia.
Quest’ultimo, ritenuta la sua competenza ha adottato i provvedimenti disciplinari di cui al Comunicato
Ufficiale n° 40 del 14.2.2008.
Tutto ciò premesso, poiché la missiva sù citata non può considerarsi né reclamo avverso il Giudice
Sportivo, né un mezzo per introduzione di un giudizio disciplinare della Commissione, ma una semplice
anomala e irrituale comunicazione, la Commissione Disciplinare dispone l’archiviazione della
documentazione succitata unitamente alla nota della Società NUOVA U.S. PIETRA del 16.2.2008
contenente una altrettanta anomala e irrituale richiesta di copia della documentazione relativa agli episodi
innanzi citati.
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