COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE di LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: U.S. COLLEPASSO – A.S. UGENTO del 10 Febbraio 2008 (Reclamo della Società U.S. COLLEPASSO per posizione irregolare del calciatore Sig. MANCINO Antonio della Società A.S. UGENTO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 31 del 14 Febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Lecce)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE di LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: U.S. COLLEPASSO - A.S. UGENTO del 10 Febbraio 2008 (Reclamo della Società U.S. COLLEPASSO per posizione irregolare del calciatore Sig. MANCINO Antonio della Società A.S. UGENTO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 31 del 14 Febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Lecce) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - esperite indagini; rilevato che con Comunicato Ufficiale n° 31 del 14.2.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce il calciatore MANCINO Antonio della Società A.S. UGENTO risulta squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (IV infrazione); considerato pertanto che alla succitata gara del 10.2.2008 il calciatore suddetto risultava in posizione regolare; P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla Società U.S. COLLEPASSO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società.
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