COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.C. ACQUAVIVA – G.S. ATLETICO VIESTE del 10 febbraio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 28 febbraio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.C. ACQUAVIVA - G.S. ATLETICO VIESTE del 10 febbraio 2008
( Reclamo della Società A.C.
ACQUAVIVA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore FRAPPAMPINA Giuseppe e della Società per l’ammenda di €. 500,00 di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia)
Esaminati gli atti ufficiali ;
letto il reclamo a margine citato ;
esperite indagini;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali e che il grave
comportamento assunto dal calciatore FRAPPAMPINA Giuseppe è stato adeguatamente punito dal
Giudice Sportivo;
considerato altresì che non merita censura neppure il provvedimento della sanzione pecuniaria
adottata dal primo Giudice perché ritenuta adeguata ai fatti occorsi
P.Q.M.
D E L I B E R A
rigettarsi il reclamo proposto dalla A.C. ACQUAVIVA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto
della Società.
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