COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: U.S. ERCHIE A.S.D – CRISPIANO del 10 Febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: U.S. ERCHIE A.S.D - CRISPIANO del 10 Febbraio 2008 ( Reclamo della Società U.S. ERCHIE A.S.D in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Sig. SPINELLI Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali ; letto il reclamo a margine citato ; ritenuto che le infrazioni addebitate al calciatore SPINELLI Giovanni possono ritenersi adeguatamente contenute nella squalifica di n. 4 gare ufficiali P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dalla Società U.S. ERCHIE A.S.D e per l’effetto ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore SPINELLI Giovanni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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