COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: TAF CEGLIE – REAL SAN PIETRO del 10 Febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: TAF CEGLIE - REAL SAN PIETRO del 10 Febbraio 2008 ( Reclamo della Società REAL SAN PIETRO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 30 del 14 Febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi) Esaminati gli atti ufficiali ; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; letto il supplemento di rapporto reso dal direttore di gara il quale ha dichiarato di aver riportato erroneamente le sostituzioni effettuate dalla società REAL SAN PIETRO precisando che i calciatori sostituiti sono il n. 9 SABELLA William (classe 1978) con il calciatore n. 17 CACUDI Riccardo (classe 1985) e non il calciatore n. 2 DE NICOLA Mattia (classe 1989) con il n. 13 SPALLUTO Carmine (classe 1977); ritenuto che la società REAL SAN PIETRO ha ottemperato a quanto previsto dalle norme vigenti circa l’impiego dei calciatori Juniores P.Q.M. D E L I B E R A accogliere il reclamo proposto dalla Società REAL SAN PIETRO e per l’effetto annullarsi la delibera del Giudice Sportivo relativa al risultato di 3 - 0 a favore della società TAF CEGLIE e ripristinare il risultato di 0 - 4 a favore della società REAL SAN PIETRO conseguito sul terreno di gioco; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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