COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO MODUGNO – ASCOLI SATRIANO del 17 febbraio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: ATLETICO MODUGNO - ASCOLI SATRIANO del 17 febbraio 2008
( Reclamo della Società
ATLETICO MODUGNO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore LAFRONZA Domenico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 42 del
21 febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia)
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
rilevato che ai sensi dell’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamo è stato inoltrato via
fax in data 29.2.2008 e con Raccomandata A.R. spedita l’1.3.2008, quindi oltre il settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale;
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società ATLETICO MODUGNO e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della Società.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO MODUGNO – ASCOLI SATRIANO del 17 febbraio 2008"