COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ISCHIATARANTO – PALAGIANELLO del 24 febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ISCHIATARANTO - PALAGIANELLO del 24 febbraio 2008 ( Reclamo della Società A.S. ISCHIATARANTO in opposizione al risultato della gara per posizione irregolare del calciatore MONTERVINO VITO. Esaminati gli atti ufficiali ; letto il reclamo a margine citato ; esperite indagini; considerato che il sig. MONTERVINO VITO ha partecipato alla gara succitata in posizione irregolare in quanto tesserato per la società Palagianello in data 5.1.2008 dopo aver dato le dimissioni quale allenatore della società A.S. Sportiva Ginosa in data 19.12.2007 rilevato pertanto che il tesseramento quale calciatore deve ritenersi affetto da invalidità perché assunto in violazione all’art. 40 comma 2 delle N.O.I.F. ritenuto pertanto fondato il reclamo P.Q.M. D E L I B E R A - accogliersi il reclamo in epigrafe citato per cui, a norma dell’art. 12 Codice di Giustizia Sportiva deve essere sanzionata la perdita della gara alla A.S. Palagianello con il risultato di 0 - 3 a favore della A.S. Ischiataranto - non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it