COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ISCHIATARANTO – PALAGIANELLO del 24 febbraio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S. ISCHIATARANTO - PALAGIANELLO del 24 febbraio 2008
( Reclamo della Società A.S.
ISCHIATARANTO in opposizione al risultato della gara per posizione irregolare del calciatore
MONTERVINO VITO.
Esaminati gli atti ufficiali ;
letto il reclamo a margine citato ;
esperite indagini;
considerato che il sig. MONTERVINO VITO ha partecipato alla gara succitata in posizione irregolare in
quanto tesserato per la società Palagianello in data 5.1.2008 dopo aver dato le dimissioni quale
allenatore della società A.S. Sportiva Ginosa in data 19.12.2007
rilevato pertanto che il tesseramento quale calciatore deve ritenersi affetto da invalidità perché assunto
in violazione all’art. 40 comma 2 delle N.O.I.F.
ritenuto pertanto fondato il reclamo
P.Q.M.
D E L I B E R A
- accogliersi il reclamo in epigrafe citato per cui, a norma dell’art. 12 Codice di Giustizia Sportiva deve
essere sanzionata la perdita della gara alla A.S. Palagianello con il risultato di 0 - 3 a favore della A.S.
Ischiataranto
- non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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