COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: REAL SAN PIETRO – DON GUANELLA CEGLIE del 3 febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: REAL SAN PIETRO - DON GUANELLA CEGLIE del 3 febbraio 2008 (Reclamo della Società DON GUANELLA CEGLIE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SCALONE ALESSANDRO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 7 febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che l’addebitata violenza al calciatore SCALONE ALESSANDRO è risultata meno grave di quanto inizialmente ritenuta dal primo Giudice; ritenuta pertanto più equa la sanzione da infliggere al calciatore suddetto sino al 31.12.2008; P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 31.12 2008 la squalifica inflitta al calciatore SCALONE ALESSANDRO; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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