COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: REAL SAN PIETRO – DON GUANELLA CEGLIE del 3 febbraio 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: REAL SAN PIETRO - DON GUANELLA CEGLIE del 3 febbraio 2008
(Reclamo della Società
DON GUANELLA CEGLIE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico del calciatore SCALONE ALESSANDRO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n°
29 del 7 febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi)
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che l’addebitata violenza al calciatore SCALONE ALESSANDRO è risultata meno grave di
quanto inizialmente ritenuta dal primo Giudice;
ritenuta pertanto più equa la sanzione da infliggere al calciatore suddetto sino al 31.12.2008;
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 31.12 2008 la squalifica inflitta al calciatore SCALONE ALESSANDRO;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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