COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: U.S. COLLEPASSO – A.S.D. UGENTO del 10 febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: U.S. COLLEPASSO - A.S.D. UGENTO del 10 febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. UGENTO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SPANO IVAN e per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 31 del 14 febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Lecce) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; Comunicato Ufficiale n. 45 - pag. 49 di 50 ritenuto che non è suscettibile di reclamo il provvedimento di sospensione adottato da Giudice Sportivo per cui va rigettata la richiesta di omologazione del risultato della gara così come erroneamente proposto dalla società reclamante; P.Q.M. D E L I B E R A - respingersi il ricorso proposto dalla società A.S.D. UGENTO e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it