COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: POL. OLIMPIA SACRO CUORE – BORGOVILLA CALCIO SPORT del 3 Febbraio 2008.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: POL. OLIMPIA SACRO CUORE - BORGOVILLA CALCIO SPORT del 3 Febbraio 2008.
(Reclamo della società BORGOVILLA CALCIO SPORT in opposizione ai provvedimenti adottati dal
Giudice Sportivo di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 39 del 7 Febbraio 2008 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che dall’interrogatorio dell’Arbitro è emerso che nessuno della società BORGOVILLA CALCIO
SPORT ha mai chiesto, prima o dopo la sospensione della gara, all’Arbitro, di far subentrare i giocatori
disponibili in panchina per rientrare nel numero secondo regolamento;
che, invece, le contestazioni vertevano solo circa l’espulsione dell’ultimo calciatore che lasciava la
squadra in sei elementi;
che, pertanto, vanno disattese le apodittiche argomentazioni e richieste della reclamante
DELIBERA
rigettarsi il reclamo come innanzi proposto e addebitarsi la tassa sul conto della società BORGOVILLA
CALCIO SPORT.
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