COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: POL. OLIMPIA SACRO CUORE – BORGOVILLA CALCIO SPORT del 3 Febbraio 2008.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: POL. OLIMPIA SACRO CUORE - BORGOVILLA CALCIO SPORT del 3 Febbraio 2008. (Reclamo della società BORGOVILLA CALCIO SPORT in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 39 del 7 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che dall’interrogatorio dell’Arbitro è emerso che nessuno della società BORGOVILLA CALCIO SPORT ha mai chiesto, prima o dopo la sospensione della gara, all’Arbitro, di far subentrare i giocatori disponibili in panchina per rientrare nel numero secondo regolamento; che, invece, le contestazioni vertevano solo circa l’espulsione dell’ultimo calciatore che lasciava la squadra in sei elementi; che, pertanto, vanno disattese le apodittiche argomentazioni e richieste della reclamante DELIBERA rigettarsi il reclamo come innanzi proposto e addebitarsi la tassa sul conto della società BORGOVILLA CALCIO SPORT.
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