COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Oggetto: Deferimento della Soc. A.P.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE, dei Sigg. Giuseppe RIGANTE, Pasquale EVANGELISTA, Luca GENTILE, Presidente, Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore della Soc. A.P.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE nonché del calciatore Stefano LUIGIANO. DECISIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 6 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Oggetto: Deferimento della Soc. A.P.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE, dei Sigg. Giuseppe
RIGANTE, Pasquale EVANGELISTA, Luca GENTILE, Presidente, Vice Presidente e Dirigente
Accompagnatore della Soc. A.P.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE nonché del calciatore Stefano
LUIGIANO.
DECISIONE
della COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PUGLIA
composta da:
- Avv. Angelo Lo Vecchio Musti - presidente
- dott. Franco Caputo - componente
- rag. Giacomo Lattanzi - componente
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 9/1/2008 (prot. 2011/18 pf 07 08/PS/en)
nei confronti di:
1) – Stefano Luigiano, calciatore tesserato per la A.P.D. della Stella Rossa Bisceglie;
2) – Giuseppe Rigante all’epoca dei fatti Presidente dell’A.P.D. Stella Rossa Bisceglie;
3) – Pasquale Evangelista, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della A.P.D. Stella
Rossa Bisceglie;
4) – Luca Gentili all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della A.P.D. Stella Rossa
Bisceglie;
5) – Società A.P.D. Stella Rossa Bisceglie.
FATTO
In data 29/5/07 il sig. Domenico Birardi, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. Esperia Palo, inviava
una lettera raccomandata a.r. contestualmente indirizzata all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., al Giudice
Sportivo, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia ed alla Pal. D Stella Rossa
di Bisceglie, sostenendo che, alla gara di III categoria del 5/11/06 (ASD Esperia Palo – Pal. AD Stella
Rossa Bisceglie conclusasi con il risultato di 1-1), aveva partecipato per la Stella Rossa Bisceglie il
calciatore Luigiano Stefano, in posizione irregolare, poiché tesserato “…..solo a fine marzo 2007, quindi
alla data dell’incontro in oggetto, risultava non tesserato….” (testuale dalla racc. a.r. del 29/5/07).
Ritenuta la duplice funzione della raccomandata succitata, di “ricorso” (per la irregolarità della gara) di
competenza della Commissione Disciplinare; e di “segnalazione” per l’ufficio Indagini della FIGC (per la
violazione di norme federali); entrambi gli organi istituzionali succitati davano corso alle attività di loro
rispettiva competenza.
L’Ufficio Inchiesta procedeva quindi ad effettuare le sue indagini; mentre la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia, instaurava il relativo procedimento disciplinare, conclusosi con la
delibera del 5/6/2007 (di cui al C.U. n.57) in virtù della quale veniva respinto “….il reclamo proposto dalla
soc. A.S.D. Esperia Palo perché fuori termine e, per l’effetto, addebitare sul conto della stessa la relativa
tassa. Infliggere alla società Pal. D. Stella Rossa Bisceglie l’ammenda di €.150,00. Infliggere al calciatore
Luigiano Stefano la squalifica di n.3 giornate effettiva di gara ….” (testuale).
Provvedimenti questi non impugnati e divenuti quindi definitivi.
A conclusione invece, dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Indagini, il Prouratore Federale della FIGC, con
nota del 9/1/08 (prot. n.2011/180 –pf 07-08/SP/en), ritenuti sussistenti gli estremi delle violazioni di cui
all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione disciplinare:
“… 1) – Stefano Luigiano, calciatore tesserato per la A.P.D. della della Stella Rossa Bisceglie;
2) – Giuseppe Rigante all’epoca dei fatti Presidente dell’A.P.D. Stella Rossa Bisceglie;
3) – Pasquale Evangelista, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della A.P.D. Stella
Rossa Bisceglie;
4) – Luca Gentili all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale della A.P.D. Stella Rossa
Bisceglie;
5) – Società A.P.D. Stella Rossa Bisceglie per rispondere:
- il primo della violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt.7 co.1
e 16 vigente Statuto Federale e 39 co. 3 e 4 della N.O.I.F. per aver, in violazione dei principi di lealtà,
correttezza e proibità, disputato nel corso della stagione sportiva 2006-2007 n.6 gare nella fila della
A.P.D. Stella Rossa Bisceglie pur non avendone titolo perché non tesserato, come meglio descritto nella
parte narrativa;
- il Sig. Giuseppe Rigante della violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in
relazione agli artt.7, co. 1 16 vigente Statuto Federale e 39 co. 3 e 4 delle N.O.I.F. per aver, in violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità, consentito che un calciatore non tesserato fosse impiegato
dalla propria Società in n.6 gare del Campionato di 3° categoria, giron A Puglia, stagione sportiva 2006-
2007;
- i Sig.ri Pasquale Evangelista e Luca Gentili della violazione dell’art.1, comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.7 co. 1 e 16 del vigente Statuto Federale e 39 co. 3 e 4 delle
N.O.I.F. per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e proibità, sottoscritto le distinte di gara
relative alle sopra menzionate partite disputate dalla A.P.D. Stella Rossa Bisceglie in cui dichiaravano
che i giocatori ivi menzionati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la
responsabilità della società di appartanenza,, malgrado, invece, il calciatore Stefano Luigiano non ne
avesse titolo per le ragioni descritte nella narrativa che precede;
- la società A.P.D. Stella Rossa Bisceglie, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4
commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nelle violazioni ascritte al proprio Presidente e ai
propri Dirigenti all’epoca dei fatti….” (testuale).
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 25/1/08 la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate per
l’udienza dell’11/2/2008, nel corso della quale comparivano:
I. per la Procura Federale gli avv.ti Giuseppe Monaco e Paolo Mormando;
nonchè
I. Luigiano Stefano
II. Gentili Luca e
III. Rigante Giuseppe in proprio e quale legale rappresentante della soc. ARD Stella Rossa
bisceglie.
Non compariva il sig. Evangelista Pasquale perché impedito (ricovero in ospedale).
Data lettura degli addebiti mossi dalla Procura Federale della FIGC ed interrogato il sig. Giuseppe Rigante
– in proprio e quale legale rappresentante della APD Stella Rossa di Bisceglie - quest’ultimo dichiarava di
riportarsi a quanto dedotto con la lettera a sua firma, inviata alla Commissione Disciplinare Territoriale il
24/1/08; aggiungendo e precisando che la richiesta di tesseramento del calciatore Stefano Luigiano da
parte della società da lui presieduta, era stata effettuata con lettera raccomandata AR del 28/1/2006
inviata al Comitato Regionale Pugliese “……..ricevuta da tale Rosangela Zingarelli in data 31/1/2006,
quale delegata del Comitato Regionale Puglia. La lettera raccomandata non reca l’invio del tesseramento
del calciatore Stefano Luigiano perché il C.R. Puglia non ha mai chiesto la distinta dei moduli di
tesseramento …..” (testualmente).
Le succitate dichiarazioni venivano poi confermate dal calciatore Stefano Luigiano e dal dirigente sig.
Luca Gentili, interrogati immediatamente dopo il sig. Giuseppe Rigante.
Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale il Presidente della Commissione dava la parola ai
rappresentanti della Procura Federale, avv.ti Monaco e Mormando, i quali –dopo ampia ed esauriente
discussione chiedevano affermarsi le responsabilità dei deferiti ed infliggersi loro, le seguenti sanzioni:
IV. per il calciatore Stefano Luigiano un mese di squalifica;
V. per il sig. Rigante Giuseppe inibizione per quattro mesi;
VI. per il sig. Gentili Luca, inibizione per due mesi;
VII. per il sig. Evangelista Pasquale inibizione per ventuno giorni;
VIII. per la soc. APD Stella Rossa Bisceglie, tre punti di penalizzazione da scontarsi nella
corrente stagione sportiva.
Prendeva quindi la parola il sig. Giuseppe Rigante, il quale –nella qualità succitata- dopo breve
illustrazione concludeva chiedendo l’assoluzione piena da ogni addebito per sé e per la società da lui
presieduta e rappresentata.
Analoga richiesta di assoluzione ampia, veniva formulata dal calciatore Stefano Luigiano e dal
dirigente sig. Luca Gentili.
Riservata la decisione, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, riunitasi in camera di consiglio, a
scioglimento della riserva succitata, decideva come dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti e dalla espletata istruttoria, può ritenersi certa la responsabilità degli incolpati innanzi
menzionati, in ordine agli addebiti loro mossi dalla Procura Federale della FIGC, per i motivi che seguono.
Dalla documentazione e dalla istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini della FIGC è emerso:
a) che il calciatore Stefano Luigiano risulta tesserato per la APD Stella Rossa Bisceglie, a far tempo dal
30/3/07;
b) che il medesimo calciatore innanzi menzionato, prima di tale data (quindi allorchè era in posizione
irregolare perchè “non tesserato”) è stato impiegato dalla ASD Stella Rossa Bisceglie, non solo nella
gara innanzi citata disputata il 5/11/2006 contro l’ASD Esperia Palo, ma anche in altre gare del medesimo
campionato di III° categoria –girone A- (stagione sportiva 2006-2007); e più segnatamente quelle
c/Gioventù Calcio Andria del 26/11/06; c/Bitettese del 2/12/06; c/Calcio Palo del 7/1/07; c/il Real
Giovinazzo del 21/1/07 e c/ Calcio Gravina del 25/2/07.
La reiterata utilizzazione del suddetto calciatore “non tesserato” (quindi in posizione irregolare) integra
pertanto la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art.1 comma 1 del
C.G.S.; così come contestati dalla Procura Federale, anche in relazione agli artt.7 commi 1 e 16
(affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale vigente e 39 commi 3 e 4 delle N.O.I.F.
A fronte di tali elementi di prova certa, del tutto inconsistenti si appalesano le argomentazioni addotte a
loro difesa dai deferiti, perché fondate sull’invio all’ufficio Tesseramenti c/o il Comitato Regionale Puglia
della racc. a.r. del 28/1/06 alla quale (si assume ma non si prova) sarebbero stati allegati numerosi
moduli di richiesta di tesseramenti, fra cui quello relativo al calciatore sig.Stefano Luigiano.
La tesi non può essere condivisa, dal momento che è stato accertato, attraverso il rinvenimento presso
l’Ufficio Tesseramenti del C.R.P. già citato, che la documentazione allegata alla raccomandata a.r. del
28/1/06 più volte innanzi richiamata, concerneva solo quattro moduli relativi ai calciatori Camero Grazia,
Valente Leonardo, Consiglio Stefano e Tortora Pantaleo; non anche quello del calciatore
Stefano Luigiano.
Ne deriva che del tutto carente di prova è l’affermazione secondo cui il modulo di tesseramento del
calciatore Luigiano sarebbe stato inviato all’ufficio tesseramenti c/o il C.R. Puglia con lettera racc. a.r. del
28/1/06 e che da tale data l’impiego e l’utilizzabilità del calciatore suddetto fossero legittimi e regolari.
Ma non basti!
Costituiscono elementi di prova contraria alle tesi difensive succitate non solo il richiesto, avvenuto ed
accertato tesseramento del calciatore Luigiano – più volte menzionato - solo in data 30/3/07 (che
contraddice alla tesi dell’esistenza di una precedente richiesta di tesseramento del 28/1/06); quanto ed
essenzialmente la mancata impugnazione (e/o opposizione) ai provvedimenti disciplinari adottati dalla
Commissione disciplinare c/o il C.R. Puglia il 5/6/2007 (di cui al C.U. n.57); con cui il calciatore Luigiano
e la soc. A.P.D. Stella Rossa Bisceglie, sono stati puniti a causa della illegittima utilizzazione e
partecipazione del suddetto calciatore (in posizione irregolare perché non tesserato) alla gara c/l’ASD
Palo del 5/11/06, essendo risultato tesserato solo in data 31/3/07.
Pur facendo infatti, momentanea astrazione dal c.d. “passaggio in giudicato” (di natura giuridicosostanziale)
dei ridetti provvedimenti disciplinari del 5/6/2007 (e delle loro motivazioni, divenute vincolanti
anche ai fini del presente processo); del tutto sintomatica e qualificante si appalesa la mancata
impugnazione avverso i succitati provvedimenti disciplinari, che non può non apparire confermativa
dell’inesistenza di un precedente valido tesseramento.
Alla luce delle ragioni suesposte, vanno quindi affermate le responsabilità così come addebitate dalla
Procura Federale ai singoli deferiti ai quali vanno applicate le sanzioni -come da dispositivo- in misura
adeguata ai fatti occorsi e con l’applicazione non solo delle attenuanti generiche, ritenute ricorrenti ed
applicabili nella specie in esame (attesa la evidente inesperienza e la non approfondita conoscenza
delle norme federali da parte di dirigenti di una piccola società di recente costituzione); ma anche tenuto
conto delle punizioni già inflitte (ancorchè a diverso titolo), il 5/6/2007 dalla Commissione Disciplinare
(C.U. n.57); per alcuni degli stessi episodi e per le stesse violazioni in questa sede esaminati.
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, così provvede:
-dichiara Stefano Luigiano calciatore tesserato per la A.P.D. Stella Rossa Bisceglie, responsabile
dell’addebito mossogli dalla Procura Federale della F.I.G.C. e gli infligge la squalifica di 15 giorni;
- dichiara Pasquale Evangelista, all’epoca dei fatti vice presidente della A.P.D. Stella Rossa Bisceglie,
responsabile dell’addebito mossogli dalla Procura Federale della FIGC e gli infligge la sanzione della
inibizione per la durata di 15 giorni;
- dichiara Luca Gentili all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore Ufficiale della A.P.D. Stella Rossa
Bisceglie, responsabile dell’addebito mossogli dalla Procura Federale della FIGC, e gli infligge la
sanzione della inibizione per la durata di 15 giorni;
- dichiara Giuseppe Rigante all’epoca dei fatti Presidente dell’A.P.D. Stella Rossa Bisceglie,
responsabile dell’addebito mossogli dalla Procura Federale della FIGC e gli infligge la sanzione della
inibizione per la durara di mesi due;
- dichiara la società A.P.D. Stella Rossa Bisceglie direttamente ed oggettivamente responsabile, ai
sensi dell’art.4 – commi 1 e 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri dirigenti
e le infligge la sanzione pecuniaria dell’ammenda di €.300,00.
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