COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 14//1/2008 (prot. 2111/720/pf/06- 07/SP/en) nei confronti di: – Santomanco Giuseppe, in qualità di Presidente della soc. Calcistica Ostuni Sport; – Todisco Vincenzo in qualità di Presidente della società -all’epoca dei fatti- dell’A.S.D. Medania attualmente ASD Mesagne; – della Soc. Ostuni Sport; – e della soc. all’epoca dei fatti A.S.D. Medania, attualmente A.S.D. Mesagne;
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 14//1/2008 (prot. 2111/720/pf/06-
07/SP/en) nei confronti di:
– Santomanco Giuseppe, in qualità di Presidente della soc. Calcistica Ostuni Sport;
– Todisco Vincenzo in qualità di Presidente della società -all’epoca dei fatti- dell’A.S.D. Medania
attualmente ASD Mesagne;
– della Soc. Ostuni Sport;
– e della soc. all’epoca dei fatti A.S.D. Medania, attualmente A.S.D. Mesagne;
FATTO
In data 5/2/07 alcuni giornali locali riportavano la notizia che il giorno 4/2/07 (nonostante la sopensione di
tutta l’attività calcistica disposta dal Commissario Straordinario della FIGC dal 3/2/07 fino a nuova
determinazione di cui al C.U. n.63/07), la soc. Ostuni Sport e A.S.D. Medania, avevano disputato una
gara amichevole.
A conclusione degli accertamenti eseguiti dall’ufficio indagini, il Procuratore Federale della F.I.G.C. con la
succitata nota del 14/1/08 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale
Puglia:
1) Il sig. Giuseppe Santomanco, in qualità di Presidente della società calcistica Ostuni Sport;
2) Il sig. Vincenzo Todisco, in qualità di Presidente della società, all’epoca dei fatti A.S.D. Medania,
attualmente A.S.D. Mesagne;
3) La società Ostuni Sport;
4) La società all’epoca dei fatti A.S.D. Medania, attualmente A.S.D. Mesagne;
per rispondere:
Comunicato Ufficiale n. 46 - pag. 42 di 47
i primi due, per la violazione dei doveri di cui all’art.1 del C.G.S., per la condotta indicata nella parte
motiva;
le socetà Ostuni Sport e A.S.D. Mesagne, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi del precedente
articolo 2, comma 4 del C.G.S. (oggi sostituito dall’art.4 , comma 2 del medesimo C.G.S.); in relazione
alla condotta antiregolamentare posta in essere dai rispettivi presidenti.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 30 gennaio
2008, la Commissione Territoriale Puglia disponeva, la convocazione delle parti succitate per l’udienza
del 25/2/08 nel corso della quale comparivano:
I. l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
II. ed il sig. Santomanco Giuseppe in proprio e quale Presidente della soc. Ostuni Sport.
Risultavano assenti il sig. Vincenzo Todisco e la soc. ASD Mesagne benchè regolarmente convocati.
Data lettura degli addebiti mossi dalla Procura Federale ed interrogato il sig. Giuseppe Santomanco
(nella succitata duplice qualità), quest’ultimo dichiarava di riportarsi a quanto già precisato all’inquirente
dell’Ufficio Inchiesta della F.I.G.C. ed a quanto già dedotto con nota dell’8/2/08, insistendo per
l’assoluzione sua e della soc. Ostuni Sport da lui presieduta, con formula ampia.
L’avv. Monaco, nella sua qualità di rappresentante della Procura Federale, dopo breve ma esauriente
discussione così concludeva:
“La Procura Federale prende atto della fondatezza delle osservazioni formulate dalle Società deferite e
pertanto chiede l’archiviazione del procedimento.
Sottolinea altresì che la responsabilità di quanto verificatosi, non è certamente ascrivibile alla Procura
Federale che, in tal caso non è tenuta a verificare la sussistenza dei presupposti necessari per
intraprendere l’azione…….”.
Il sig. Giuseppe Santomanco, nella qualità citata, preso atto delle dichiarazioni del rappsentante della
Peocura Federale, si associa alle richieste di archiviazione del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni (e le ragioni che le accompagnano e le giustificano) a cui è pervenuta la Procura Federale
(innanzi testualmente riportate) esonerano questa Commissione dall’evidenziare e commentare la totale
carenza dei presupposti che hanno indotto la Procura Federale al deferimento del 14/1/08 e quindi,
alla richiesta di archiviazione del procedimento de quo, che va accolta perché condivisa.
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, dichiara non doversi procedere nei confronti di
Santomanco Giuseppe, di Vincenzo Todisco, della Ostuni Sport e dell’A.S.D. Mesagne, per
insussistenza dei fatti posti a fondamento del deferimento federale, disponendo l’archiviazione del
procedimento.
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