COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO – A.S.D. NUOVA FREE TIME CALCIO del 27 Gennaio 2008. (Reclamo della società A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO del 4/2/2008 avverso la decisione del Giudice di prima istanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 30 del 31 Gennaio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO - A.S.D. NUOVA FREE TIME CALCIO del 27 Gennaio 2008. (Reclamo della società A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO del 4/2/2008 avverso la decisione del Giudice di prima istanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 30 del 31 Gennaio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto; sentito il Direttore di Gara che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato 1) che nel corso dell’istruttoria il direttore di gara ha confermato la presenza di tre estranei i quali sostavano, non autorizzati, nella parte antistante gli spogliatoi adiacente e prossima al terreno di giuoco e, ciò, nonostante l’esistenza di un ingresso posteriore per l’accesso agli spogliatoi medesimi; 2) che, pertanto, la riferita presenza di estranei era del tutto ingiustificata ed ha posto le condizioni perché il Direttore di Gara venisse ingiuriato e minacciato; 3) che, in più, il dirigente accompagnatore della reclamante, sig. Francesco Milano, nonché il sig. Battista Michele Francesco (F.P.S.), hanno omesso di chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, sicché l’arbitro ha dovuto continuare la partita pro forma; 4) che in nessun conto può essere tenuta la dichiarazione datata 3/2/2008, riproducente la firma del sig. Salomone Michele, perché inattendibile, in quanto esageratamente adesiva al contenuto del reclamo e persino allo stesso sovrapponibile; 5) che un simile “mezzo di prova” è precluso (recte: non riconosciuto) dal rito e nè risulta, inoltre, l’impossibilità di verificare l’autenticità della sottoscrizione; 6) che nessuna circostanza è stata allegata a conforto della richiesta di annullamento della squalifica inflitta al calciatore Boezio Vito e che l’entità della squalifica (2 gare) non ne consente in radice la proposizione; 7) che il gravame proposto presenta circostanze ammissive dell’aggressione attuata dal calciatore Loporcaro Michele ai danni dell’arbitro, sicché la domanda di riduzione della squalifica è priva di fondamento avuto riguardo anche alla congruità della sanzione irrogata in prime cure; 8) che la chiesta omologazione del risultato finale ottenuto sul campo non può essere scrutinata da questa Commissione attesa la mancata notifica del reclamo alla Società controinteressata; tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA a) rigettarsi il reclamo proposto dall’A.S.D. Arcobaleno Triggiano, dichiarandolo parte inammissibile e parte infondato; b) addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società istante.
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