COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. LIBERTAS PALESE del 24 febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. LIBERTAS PALESE al provvedimento disciplinare a carico del calciatore COCCIOLO Marco SALIGNANO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 28.2.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE - A.S.D. LIBERTAS PALESE del 24 febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. LIBERTAS PALESE al provvedimento disciplinare a carico del calciatore COCCIOLO Marco SALIGNANO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 28.2.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali ; letto il reclamo a margine citato ; esperite indagini; considerato che è risultato meno violento il comportamento addebitabile al calciatore COCCIOLO Marco per cui può accedersi ad una riduzione sino a 4 giornate di squalifica; P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi la squalifica inflitta al calciatore COCCIOLO Marco a n. 4 giornate effettive di gara; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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