COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. EKATE MATINO – U.S.D. ATLETICO RUFFANO del 24 febbraio 2008 (Reclamo della Società U.S.D. ATLETICO RUFFANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SOLIDORO Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 28 febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Lecce)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 13 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. EKATE MATINO - U.S.D. ATLETICO RUFFANO del 24 febbraio 2008 (Reclamo della Società U.S.D. ATLETICO RUFFANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SOLIDORO Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 28 febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Lecce) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che devono ritenersi del tutto escluse le minacce di morte così come rilevato dal primo Giudice; rilevato che il comportamento antisportivo del calciatore suddetto nei confronti dell’arbitro può essere punito con la sanzione della squalifica per n. 2 giornate di gara; P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore SOLIDORO Alessandro; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso. Comunicato Ufficiale n. 46 - pag. 45 di 47
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