COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE – U.S. STELLA JONICA CAROSINO del 24 Febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. RACALE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la disputa di DUE GARE A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO e l’ammenda di €. 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 45 del 6 Marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE – U.S. STELLA JONICA CAROSINO del 24 Febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. RACALE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la disputa di DUE GARE A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO e l’ammenda di €. 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 45 del 6 Marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali ; − letto il reclamo a margine citato ; − esperite indagini; − sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; − rilevato che il grave episodio occorso all’assistente dell’Arbitro, tale da indurre (oltre ad altri episodi) l’arbitro a sospendere definitivamente la gara, va adeguatamente punita con la sanzione della disputa di DUE GARE A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO inflitta dal primo giudice, con esclusione, quindi della sola sanzione pecuniaria di €. 800,00 che va pertanto revocata. P.Q.M. DELIBERA − revocarsi la sola sanzione di €. 800,00 e confermarsi nel resto le altre decisioni adottate dal Giudice Sportivo. − non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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