COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO MURO – POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO del 24 Febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la disputa di DUE GARE A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 43 del 28 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO MURO – POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO del 24 Febbraio
2008 (Reclamo della Società A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO in opposizione al provvedimento
disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la disputa di DUE GARE A PORTE
CHIUSE IN CAMPO NEUTRO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 43 del 28
Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia).
− Esaminati gli atti ufficiali;
− letto il reclamo a margine citato;
− udito il rappresentante della ricorrente;
− udito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
− esperite indagini;
− considerato che la presenza di persone estranee nel recinto di giuoco a fine gara, è risultata essere
limitata a quella di un genitore di un calciatore della A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO
− rilevato altresì che il comportamento del suddetto personaggio è stato limitato a vivaci proteste ma
non violente;
− ritenuto pertanto che adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della disputa di UNA sola gara
a PORTE CHIUSE in CAMPO NEUTRO, già scontata
DELIBERA
− ridursi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO ad UNA sola
gara a PORTE CHIUSE in CAMPO NEUTRO, già scontata;
− non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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