COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO MURO – POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO del 24 Febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la disputa di DUE GARE A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 43 del 28 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO MURO – POL. SAN PANCRAZIO SALENTINO del 24 Febbraio 2008 (Reclamo della Società A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la disputa di DUE GARE A PORTE CHIUSE IN CAMPO NEUTRO di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 43 del 28 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − udito il rappresentante della ricorrente; − udito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; − esperite indagini; − considerato che la presenza di persone estranee nel recinto di giuoco a fine gara, è risultata essere limitata a quella di un genitore di un calciatore della A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO − rilevato altresì che il comportamento del suddetto personaggio è stato limitato a vivaci proteste ma non violente; − ritenuto pertanto che adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della disputa di UNA sola gara a PORTE CHIUSE in CAMPO NEUTRO, già scontata DELIBERA − ridursi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO ad UNA sola gara a PORTE CHIUSE in CAMPO NEUTRO, già scontata; − non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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