COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. CISTERNINO – A.S. PRO GIOIA del 24 Febbbraio 2008 (Reclamo della Società A.S. PRO GIOIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 43 del 28 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. CISTERNINO - A.S. PRO GIOIA del 24 Febbbraio 2008 (Reclamo della Società A.S. PRO GIOIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 43 del 28 Febbraio 2008 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − udito il rappresentante della ricorrente; − udito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto, dal quale è stato possibile appurare che quest’ultimo ha errato nell’indicare il nominativo del calciatore sostituito, per cui deve ritenersi regolare il numero dei calciatori “Juniores” presenti lungo tutto l’arco della gara; − ritenuto pertanto che il reclamo proposto dalla Società PRO GIOIA è fondato e merita accoglimento P.Q.M. DELIBERA − accogliersi il reclamo proposto dalla Società PRO GIOIA e per l’effetto revocarsi integralmente la delibera del Giudice Sportivo (punizione sportiva della perdita della gara) e quindi ripristinarsi il risultato di 0 – 0 conseguito sul terreno di giuoco. − non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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