COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE – A.S.D. NEW GREEN PARK sq. B del 9 Febbraio 2008. (Reclamo della società A.S.D. NEW GREEN PARK in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COLUCCI PIERPAOLO, squalificato fino al 30/6/2008, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 21 Febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE - A.S.D. NEW GREEN PARK sq. B del 9 Febbraio 2008. (Reclamo della società A.S.D. NEW GREEN PARK in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COLUCCI PIERPAOLO, squalificato fino al 30/6/2008, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 34 del 21 Febbraio 2008 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto; rilevato quanto chiaramente si evince dal referto di gara, le infrazioni contestate al calciatore COLUCCI PIERPAOLO vengono ampiamente confermate; che, tuttavia, si appalesa l’opportunità di ridurre la sanzione inflitta dal Primo Giudice per meglio adeguarla alla effettiva entità delle infrazioni commesse e contestate all’incolpato; tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA 1) ridursi la sanzione a carico del calciatore COLUCCI PIERPAOLO in squalifica a tutto il 30/4/2008 (art. 19, comma 1/F del Codice di Giustizia Sportiva). 2) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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