COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI Gara: A.S.D. MINERVINO MURGE – NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB del 9 Febbraio 2008. (Reclamo della società NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 Febbraio 2008 della Delegazione Distrettuale di Trani).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 20 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI
CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI
Gara: A.S.D. MINERVINO MURGE - NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB del 9 Febbraio 2008.
(Reclamo della società NUOVO GLOBO FOOTBALL CLUB in opposizione ai provvedimenti adottati dal
Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 Febbraio 2008 della Delegazione
Distrettuale di Trani).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’Arbitro che ha trasmesso supplemento di rapporto a mezzo fax;
rilevato che quanto affermato in ricorso non trova conferma nelle dichiarazioni dell’Arbitro rese a mezzo
supplemento di rapporto;
considerato che esula dalla competenza del Giudice Sportivo esaminare e sanzionare fatti penalmente
valutabili;
rilevato, infine, che il Giudice Sportivo di 1^ istanza della Delegazione Distrettuale di Trani, a ciò
competente, ha già provveduto a correggere il proprio provvedimento disciplinare con Comunicato
Ufficiale n° 33 del 28 Febbraio 2008, in forza del quale la sanzione risulta comminata a carico di
CALABRESE MICHELE;
DELIBERA
rigettare il proposto ricorso, disponendo addebitarsi la relativa tassa sul conto della società.
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