COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 27 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. CASAMASSIMA – U.S. SAN VITO del 16 marzo 2008 (Reclamo della Società A.S.D. CASAMASSIMA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore BRATTOLI Rodolfo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 20.3.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 27 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. CASAMASSIMA - U.S. SAN VITO del 16 marzo 2008 (Reclamo della Società A.S.D. CASAMASSIMA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore BRATTOLI Rodolfo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 20.3.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali; P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CASAMASSIMA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it