COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 27 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. REAL S. PIETRO – U.S.D. LATIANO del 2 marzo 2008 ( Reclamo della A.S.D. REAL S. PIETRO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 250,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 6 marzo 2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 27 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. REAL S. PIETRO - U.S.D. LATIANO del 2 marzo 2008 ( Reclamo della A.S.D. REAL S.
PIETRO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società
per l’ammenda di euro 250,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 6 marzo
2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi)
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
rilevato che ai sensi dell’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva il reclamo è stato inoltrato
con raccomandata il 14 marzo 2008, quindi oltre il settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale;
P.Q.M.
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. REAL S. PIETRO e per l’effetto
addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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