COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: SAN PIO X LUCERA – U.S. FOGGIA del 2 Marzo 2008. (Reclamo della società San Pio X Lucera in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LUCIANO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 6.3.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 28 marzo 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: SAN PIO X LUCERA - U.S. FOGGIA del 2 Marzo 2008. (Reclamo della società San Pio X Lucera in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LUCIANO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 6.3.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
ritenuto che viene richiesta la mera mitigazione della sanzione, riconosciuto dalla società reclamante lo scorretto comportamento del calciatore sanzionato;
ritenuto che, quindi è opportuna la riduzione della inflitta squalifica
DELIBERA
1) ridurre la squalifica irrogata a carico del calciatore LUCIANO STEFANO, da n. 3 a n. 2 giornate;
2) non addebitarsi la tassa di ricorso siccome parzialmente accolto.
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