COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA – A.S.D. VIRTUS CASARANO del 24 febbraio 2008 (Reclamo della Società U.S. AUDACE CERIGNOLA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore GRASSANI Fabio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 28.2.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara: U.S. AUDACE CERIGNOLA - A.S.D. VIRTUS CASARANO del 24 febbraio 2008 (Reclamo della Società U.S. AUDACE CERIGNOLA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore GRASSANI Fabio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 28.2.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; ritenuto che il comportamento antisportivo assunto dal calciatore GRASSANI Fabio nei confronti dell’assistente n. 1 dell’arbitro, pur fortemente censurabile ma non violento può essere punito con la squalifica fino al 30 aprile 2008; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi al 30 aprile 2008 la squalifica al calciatore GRASSANI Paolo; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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