COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE – U.S. STELLA JONICA CAROSINO del 24 febbraio 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore DE VIRGILIO Rocco, del dirigente AMANTONICO Massimo e del calciatore ERRIQUEZ Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 28.2.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE - U.S. STELLA JONICA CAROSINO del 24 febbraio 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. RACALE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore DE VIRGILIO Rocco, del dirigente AMANTONICO Massimo e del calciatore ERRIQUEZ Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 28.2.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; considerato che il comportamento dell’allenatore sig. DE VIRGILIO Rocco, pur deplorevole e deprecabile, assunto nei confronti di un collega avversario può essere adeguatamente punito con la sanzione fino al 31.12.2008; ritenuto altresì che non meritano censura alcuna i provvedimenti adottati dal primo giudice nei confronti del dirigente sig. AMANTONICO Massimo e del calciatore ERRIQUEZ Marco perché adeguate alle infrazioni dagli stessi commesse P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 31.12.2008 la inibizione al sig. DE VIRGILIO Rocco della società Racale; confermarsi nel resto le altre impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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