COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: U.G.C. CURSI MELPI CASTR. – A.C. PATRIARCA POGGIARDO del 2 marzo 2008 ( Reclamo della U.G.C. CURSI MELPI CASTR. avverso il risultato della gara per posizione irregolare di calciatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 46 del 13 marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: U.G.C. CURSI MELPI CASTR. - A.C. PATRIARCA POGGIARDO del 2 marzo 2008 ( Reclamo della U.G.C. CURSI MELPI CASTR. avverso il risultato della gara per posizione irregolare di calciatore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n° 46 del 13 marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; lette ed esaminate le controdeduzioni trasmesse dalla società A.C. PATRIARCA POGGIARDO; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; esperite indagini dalle quali è risultato che le sostituzioni operate dall’arbitro al 26° del secondo tempo sono quelle riportate esattamente e correttamente nel rapporto di gara per cui la A.C. PATRIARCA POGGIARDO con la sostituzione del calciatore n. 6 con il n. 15 ha proseguito la gara con solo 2 giocatori categoria Juniores (anziché 3 così come previsto dalle vigenti norme); ritenuto pertanto che tale violazione comporta la perdita della gara con il risultato di 3 - 0 a favore della U.G.C. CURSI MELPI CASTR. il cui reclamo va pertanto accolto P.Q.M. D E L I B E R A accogliersi il reclamo proposto dalla società U.G.C. CURSI MELPI CASTR. e per l’effetto infliggersi alla società A.C. PATRIARCA POGGIARDO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società U.G.C. CURSI MELPI CASTR.; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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