COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S. REAL SAN VITO – U.S.D. LATIANO del 10 febbraio 2008 ( Reclamo della U.S.D. LATIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PAGLIARA Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 14.3.2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S. REAL SAN VITO - U.S.D. LATIANO del 10 febbraio 2008 ( Reclamo della U.S.D. LATIANO
in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
PAGLIARA Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 14.3.2008 della
Delegazione Provinciale di Brindisi)
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che il grave atto di violenza perpetrato dal calciatore PAGLIARA Cosimo nei confronti
dell’arbitro della gara succitata è stato adeguatamente punito dal primo giudice, che non merita ne
censura ne riduzione alcuna;
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingersi il reclamo proposto dalla società U.S.D. LATIANO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto
della stessa.
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