COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S. REAL SAN VITO – U.S.D. LATIANO del 10 febbraio 2008 ( Reclamo della U.S.D. LATIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PAGLIARA Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 14.3.2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S. REAL SAN VITO - U.S.D. LATIANO del 10 febbraio 2008 ( Reclamo della U.S.D. LATIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PAGLIARA Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 14.3.2008 della Delegazione Provinciale di Brindisi) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il grave atto di violenza perpetrato dal calciatore PAGLIARA Cosimo nei confronti dell’arbitro della gara succitata è stato adeguatamente punito dal primo giudice, che non merita ne censura ne riduzione alcuna; P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il reclamo proposto dalla società U.S.D. LATIANO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it