COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.C.D. OLIMPICA SURANO – U.S.D. SCORRANO del 24 febbraio 2008 ( Reclamo della U.S.D. SCORRANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’ELIA ANDREA di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 28.3.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.C.D. OLIMPICA SURANO - U.S.D. SCORRANO del 24 febbraio 2008 ( Reclamo della U.S.D. SCORRANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D’ELIA ANDREA di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 28.3.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il reclamo proposto dalla società U.S.D. SCORRANO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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