COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S. CASTIGLIONE D’OTRANTO – U.S.D. POGGIARDO 2007 del 3 febbraio 2008 ( Reclamo della U.S.D. POGGIARDO 2007 in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente sig. QUARANTA Carmelo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 7.2.2008 della Delegazione Distrettuale di Maglie)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S. CASTIGLIONE D’OTRANTO - U.S.D. POGGIARDO 2007 del 3 febbraio 2008 ( Reclamo
della U.S.D. POGGIARDO 2007 in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del dirigente sig. QUARANTA Carmelo di cui alla delibera riportata sul Comunicato
Ufficiale n. 28 in data 7.2.2008 della Delegazione Distrettuale di Maglie)
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che la individuazione del dirigente sig. QUARANTA Carmelo ( che ebbe a dare un calcio al
polpaccio destro all’arbitro della gara succitata) non può essere revocata in dubbio;
ritenuto tuttavia che tale comportamento, estremamente grave, può essere adeguatamente punito con
la sanzione fino al 6 febbraio 2011
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 6.2.2011 la inibizione inflitta al dirigente sig. QUARANTA Carmelo della società U.S.D.
POGGIARDO 2007 e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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