COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: U.S.D PRO INTER – A.S.D. OLIMPIA del 2 Marzo 2008. (Reclamo della società U.S.D. PRO INTER in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. RANA ANTONIO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 45 del 6 Marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: U.S.D PRO INTER - A.S.D. OLIMPIA del 2 Marzo 2008. (Reclamo della società U.S.D. PRO
INTER in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. RANA ANTONIO, di
cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 45 del 6 Marzo 2008 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che dall’istruttoria espletata è emerso che il comportamento del Sig. RANA ANTONIO, pur
biasimevole sotto ogni aspetto, si appalesa lievemente ingigantito dalle dichiarazioni del Direttore di Gara,
generiche e discordanti;
che, pertanto, la sanzione inflitta dal Primo Giudice appare piuttosto severa e va pertanto meglio
adeguata alla effettiva entità delle infrazioni commesse;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
ridursi la sanzione a carico del Sig. RANA ANTONIO in inibizione a tutto il 30/5/2008 (art. 19, comma 1/H
del Codice di Giustizia Sportiva);
non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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